I proprietari di ciclomotori, già immessi in circolazione
anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di documentazione
tecnica rilasciata a norma dell'art 62 del testo unico delle
norme sulla circolazione stradale adottato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero di certificati
di idoneità tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006,
per poter circolare richiedono, ai sensi e per gli effetti di
cui all’ait 14, commi 2 e 3, della legge 29 luglio 2010,
n. 120, il rilascio della targa e del certificato di circolazione
di cui all’art. 97, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel rispetto
dei seguenti termini:
- entro il 1 giugno 2011 per i ciclomotori muniti
di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica
inizia per «0», «1» e «2»;
- entro il 31 luglio 2011 per i ciclomotori muniti
di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica
inizia per «3», «4» e «5»;
- entro il 29 settembr 2011 per i ciclomotori muniti
di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica
inizia per «6», «7» e «8»;
- entro il 28 novembre e comunque non oltre il 12
febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identi
la cui sequenza numerica inizia per «9» e la cui
sequenza alfanurnerica inizia con la lettera «A».
A decorrere dal 13 febbraio 2012 chiunque circola con un ciclomotore
non regolarizzato è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00
Modulo per il rilascio della targa metallica 2010 in formato PDF