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    Circ.r. 31 marzo 2004 - n. 16      N. 15 - 5 aprile 2004
 
  Tasse automobilistiche regionali, disposizioni applicative degli articoli da 38 a 49 delle legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, come modificata dall'articolo 1 della l.r. 24 marzo 2004, n. 5. Abrogazione della circolare regionale 13 gennaio 2004, n. 3, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Editoriale Ordinaria, del 19 gennaio 2004, n. 4.  
  1. Scopo e campo di applicazione  
  2.9 Veicoli Ultraventennali
Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione, in misura fissa, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purchè in regola con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico.
Salvo prova contraria, si presume che l'anno di costruzione coincida con quello di prima immatricolazione in Italia o all'estero
Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso professionale, vale a dire quelli utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. È, pertanto, ritenuto, veicolo adibito ad uso professionale quello per il quale il proprietario (persona fisica o giuridica) benefici delle relative deduzioni o detrazioni d'imposta previste dalla legge. Sono, altresì, esclusi, dall'agevolazioni i veicoli ultraventennali di proprietà di enti pubblici in quanto non destinati a uso di persona fisica proprietaria dei medesimi veicoli.
Gli importi fissi sono :
- 30,00 euro per gli autoveicoli
- 20,00 euro per i motoveicoli
in sede di prima applicazione della normativa :
- per i veicoli che saranno considerati "storici" nel corso dell'anno 2004 la tassa automobilistica regionale di circolazione dovrà essere versata immediatamente prima dell'immissione per la circolazione sulla pubblica strada.
- Veicolo di interesse storico iscritto nei registri Autoclub Storico italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano Fiat, italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana, ai sensi dell'art. 60 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs 285/92) ovvero iscritti a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione Lombardia.
Il proprietario di tale veicolo, subordinatamente all'iscrizione del veicolo stesso nei citati registri e al regolare rinnovo annuale dell'iscrizione, se dovuto, è esente dal pagamento della tassa automobilistica reionale di circolazione, indipendentemente dall'effettuare dei controlli sulle emissioni dei gas di scarico. Per i clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione Lombardia.



 
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